Gli stipendi dei politici in Italia

18 03 2008
I redditi dei politici
Ecco, di seguito, la classifica dei redditi per il 2006 dei leader di partito eletti alla Camera dei Deputati, secondo quanto si evince dalle dichiarazioni dei redditi per il 2006 (valori in Euro) :

Berlusconi 139.245.570
Santanché 237.665
Bertinotti 233.195
Nucara 223.412
Prodi 217.221
Casini 176.009
Di Pietro 175.137
Pecoraro 173.999
D’Alema 166.989
Rutelli 159.527
Maroni 150.158
Fini 147.814
Cesa 132.540
Diliberto 128.464
Boselli 126.254
Giordano 124.802
Fassino 124.292.

Ed ecco la top ten del Senato:

Ghedini (FI): 1.223.463
Fruscio (Lega): 1.102.799
Barba (FI): 824.166
Scarabosio (FI): 812.227
Calvi (Pd): 751.863
Ciampi: 720.851
Casoli (Fi): 711.405
Costa (Fi): 640.277
Pininfarina: 582.209
Dini: 554.925
fonte: Corriere della Sera




Trattamento economico dei Senatori

16 02 2008
La principale voce delle competenze spettanti al parlamentare è l’indennità, quella che nel linguaggio comune è definita “stipendio”. Seguono la diaria e i rimborsi: per le spese inerenti lo svolgimento del mandato parlamentare, per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche.
Completano la scheda le voci sull’assegno di solidarietà (cioè il trattamento di fine mandato), sulle prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare

L’indennità, prevista dalla Costituzione all’art. 69, è determinata, in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Con delibera del 1993 il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che tale misura fosse ridotta al 96% del predetto trattamento (analoga decisione è stata adottata alla Camera dei deputati).
Per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, l’importo lordo dell’indennità ha subito inoltre una riduzione pari al 10 per cento.
L’indennità è corrisposta per 12 mensilità. L’importo mensile spettante nel 2007 è pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€ 4.015,18), nonché delle quote contributive per l’assegno vitalizio, per l’assegno di solidarietà e per l’assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell’assegno vitalizio, l’importo netto dell’indennità scende a 5.355,46 euro.

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.
La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno in cui si svolga almeno una seduta dell’Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale, se il Senatore non partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.

Rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare

A titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le attività e i compiti connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, è previsto un contributo mensile di 4.678,36 euro, in parte (35% pari a 1.637,43 euro) erogato direttamente al Senatore ed in parte (65% pari a 3.040,93 euro) erogato al Gruppo parlamentare di appartenenza.

Spese di trasporto e spese di viaggio

I Senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma, è previsto un rimborso spese forfettario, il cui ammontare annuo è pari a 15.379,37 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 18.486,31 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Lazio, il rimborso è corrisposto nella misura di 7.689,68 euro.

Spese telefoniche

I Senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro per le spese telefoniche, inclusi i servizi di connettività.

Assistenza sanitaria integrativa

E’ previsto il rimborso delle spese sanitarie ai Senatori (anche cessati dal mandato ovvero ai titolari di trattamento di reversibilità, nonché ai rispettivi familiari) iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario che disciplinano tale Assistenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (i Senatori in carica il 4,5% pari a euro 540,27; i titolari di assegni vitalizi il 4,7% dell’importo lordo) e quote aggiuntive per i familiari.

Assegno di solidarietà (a fine mandato)

Il Senatore versa mensilmente al Fondo di solidarietà il 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari ora a 804,40 euro. Al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve l’assegno di solidarietà (anche denominato “di fine mandato”), che è pari all’80 per cento dell’importo mensile lordo dell’indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio

Anche in questo caso, il Senatore versa mensilmente una quota – l’8,6 per cento, pari ora a 1.032,51 euro, piu il 2,15 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilità, pari a 258,13 euro – della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.
In base alle norme contenute in tale Regolamento, recentemente modificato, il Senatore cessato dal mandato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età, purché abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di età è ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni.
Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. Tale sospensione è stata estesa – a partire dal 1° gennaio 2008 – a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a tutte le cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali, purché comportino un’indennità pari almeno al 40 per cento dell’indennità parlamentare.
E’ stata altresì approvata una nuova disposizione sulla misura degli assegni vitalizi, che si applicherà ai Senatori eletti per la prima volta a partire dalla prossima legislatura. Per effetto di tale disposizione regolamentare, l’importo dell’assegno vitalizio varia da un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dell’indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

fonte: Senato.it 




Disciplina dei vitalizi parlamentari

16 02 2008
Deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati recanti modifiche alla disciplina dei vitalizi e soppressione del rimborso delle spese per i viaggi all’estero per motivi di studio

Riportiamo di seguito una sintesi delle decisioni adottate il 23 luglio dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, illustrate in una conferenza stampa dal Presidente del Senato, Franco Marini, dal Presidente della Camera, Fausto Bertinotti, e dai Questori di Senato e Camera.
Sull’argomento vedi anche la pagina sul Trattamento economico dei senatori (n.b.: la pagina è aggiornata a gennaio 2007, quindi non tiene conto delle decisioni adottate il 23 luglio).

  1. soppressione della contribuzione volontaria, ai fini del riscatto, in modo da far coincidere i periodi di versamento con gli anni effettivi di mandato. Tale soppressione opera per tutti i parlamentari a decorrere dall’inizio della prossima legislatura;
  2. modifica dell’importo dell’assegno vitalizio, mediante l’introduzione di una nuova tabella di calcolo che varia da una misura minima pari al 20% dell’indennità parlamentare lorda per cinque anni effettivi di mandato ad una massima pari al 60% per quindici anni effettivi o più di mandato, come da allegato.
    La nuova tabella si applica ai parlamentari eletti per la prima volta a partire dalla prossima legislatura. Per i parlamentari attualmente in carica resta fermo il trattamento previsto dalla normativa vigente.
  3. estensione dell’istituto della sospensione dell’assegno vitalizio (già prevista, per tutta la durata della carica, qualora il titolare dell’assegno sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale) nel caso in cui il titolare sia eletto o nominato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a una delle seguenti cariche:
    • componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio, Ministri e sottosegretari di Stato);
    • componente di Giunta regionale o di Provincia autonoma;
    • componente della Commissione europea;
    • titolare di incarichi istituzionali che la Costituzione o altre disposizioni costituzionali prevedono come incompatibili con il mandato parlamentare;
    • componente del Consiglio della magistratura militare;
    • componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
    • componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
    • componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
    • sindaco di comune capoluogo di regione o di comune con popolazione superiore a 250 mila abitanti e presidente di provincia con popolazione superiore a 500 mila abitanti;
    • Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
    • componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
    • componente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    • componente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
    • componente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
    • componente della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
    • componente della Commissione nazionale per le società e la borsa;
    • componente del Garante per la protezione dei dati personali;
    • componente dell’ISVAP;
    • componente del Consiglio di amministrazione della RAI;
    • altre cariche elettive o di governo presso gli enti locali, altre cariche di nomina parlamentare o da parte di assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, ovvero di nomina governativa, a livello statale, regionale o locale, per le quali sia prevista la corresponsione di una indennità.

La sospensione dell’assegno vitalizio opera, in relazione alle cariche sopra indicate, quando l’importo delle relative indennità e pari o superiore al 40% dell’indennità parlamentare.

Nei casi in cui è prevista la sospensione è fatta salva la facoltà di optare per l’assegno vitalizio in luogo dell’indennità di carica, nei casi in cui la vigente normativa nazionale o comunitaria di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

In caso di elezione o nomina ad una delle predette cariche il titolare dell’assegno vitalizio ne deve dare comunicazione alla Presidenza della Camera di appartenenza entro 5 giorni.

L’Ufficio di Presidenza può procedere in ogni momento alla verifica in via d’ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione.

La sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica.


Anni di mandato parlamentare % dell’indennità parlamentare 5 20
6 24
7 28
8 32
9 36
10 40
11 44
12 48
13 52
14 56
15 ed oltre 60

Rimborso spese viaggi di studio all’estero

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è soppresso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi all’estero per motivi di studio.

fonte: Senato.it